Considerato:
- che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra certamente quello di rilanciare il settore turistico/ricettivo, garantendo agli operatori del settore maggiori opportunità e condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
- che nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assume rilevanza l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione, in particolare per le fasce di età dei più giovani;
- che il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art.35, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011).
Dato atto:
- che l’Amministrazione comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrono, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e la diffusione di musica da ascolto, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini domiciliati nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze.
Rilevato:
- che in alcuni periodi dell’anno e in alcuni giorni particolari, sarebbe estremamente favorevole per gli operatori economici e per la città di Tagliacozzo, poter offrire alla collettività intrattenimenti musicali oltre le consuete fasce orarie regolamentate ossia oltre le ore 24.00.
Ritenuto:
- di dover contemperare opportunamente le distinte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l’incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida, arginando il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi, limitando altresì in tal modo la conduzione di veicoli in stato di alterazione;
- nelle more dell’adeguamento del vigente “Piano di Zonizzazione Acustico” e il relativo “Regolamento di attuazione” è necessario a stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;
Visti:
- gli art.li 659 e 660 c.p.;
- il T.U.L.P.S.;
- la legge 25.08.1991 n. 287;
- la legge 447/95 e ss.mm.ii.;
- la L.R n. 23 del 17/07/2007 ;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 5O c.7;
- il D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
dal 7 giugno al 14 settembre 2025 la regolamentazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e ss.mm.ii., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e ss.mm.ii., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:
Nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con la possibilità di inizio dalle ore 11.00 e la cessazione alle ore 13.00, con la possibilità di inizio alle ore 16.30 e la cessazione alle ore 01.00.
Nei giorni di venerdì e sabato, con la possibilità di inizio dalle ore 11.00 e la cessazione alle ore 13.00, con la possibilità di inizio alle ore 16.30 e la cessazione alle ore 02.00 del giorno successivo (sabato e domenica).
Tali istruzioni sono valide per tutte le aree residenziali, ivi comprese le frazioni, con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità e possono essere derogate solo in casi particolari, opportunamente documentati dagli organizzatori e previo rilascio di autorizzazione formale in deroga da parte del Sindaco stesso.
Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.
SANZIONI
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da €50,00 ad €500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.
La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.
DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo pretorio online del Comune dì Tagliacozzo, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
DISPONE
- L’immediata esecutività della presente Ordinanza sndacale.
- La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di L’Aquila, alla Questura di L’Aquila, al Commissariato di Polizia di Avezzano, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Tagliacozzo, al Comando della Guardia di Finanza di Avezzano, al Comando della Polizia locale di Tagliacozzo, all’ASL territorialmente competente.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.