Anticipazione dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento dal 04.10.2025
Ordinanza N. 30 del 04.10.2025
IL VICE SINDACO
Visti:
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
Considerato che per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993), in cui ricade il Comune di Tagliacozzo, l’esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;
Rilevato che, al di fuori di tale periodo stagionale, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;
Considerato l’abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;
Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la proroga facoltativa dell’accensione degli impianti di riscaldamento dal 04.10.2025, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23.00;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
Tutto ciò premesso
AUTORIZZA
in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento dal 04.10.2025 per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23.00.
INVITA
la cittadinanza:
- a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.
DISPONE
di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tagliacozzo e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n. 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).
Dalla Residenza Municipale, 04.10.2025
Roberto Giovagnorio
Vice Sindaco