IL SINDACO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità
territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; e che i provvedimenti in
questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica
della popolazione;
CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella
località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi
contesti pubblici;
RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli
pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l’utilizzo
nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed
involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di
Crans-Montana e di altri contesti;
POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o
privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio discendente dall’accensione
incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;
VISTI:
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;
ORDINA
con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del
patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici,
è vietato l’utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi
tipologia di articoli pirotecnici.
SI DISPONE:
Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza,
all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente Ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
- alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di
Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia
di Finanza, ai Vigili del Fuoco;
- al Ministero dell’Interno;
- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad
essi resa nota con tutte le possibili modalità;
- agli Organi di stampa e di informazione;
- alle Associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
- all’Unione Montana di Comuni/alla Comunità Montana, all’Uncem – Unione nazionale
Comuni Comunità Enti montani - e alle Associazioni degli Enti locali.
Quest’ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli
organi di informazione dell’Ente, compresi i social media istituzionali.
SI FA PRESENTE:
Che la presente Ordinanza, vista l’importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica
incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie
abitazioni e
residenze, i domicili;
che il Ministero dell’Interno disponga adeguati provvedimenti per evidenziare l’importanza del
divieto in
essere in tale Ordinanza.
Vincenzo Giovagnorio
Sindaco