DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI

Data:

12 gennaio 2026

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Descrizione

IL SINDACO
PREMESSO  che  ai  sensi  dell’art.  54  del  D.  Lgs.  n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del 
Governo, responsabile  della  Protezione  Civile  e  della  incolumità  della  comunità  
territoriale,  nonché  della  salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti 
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;  e  che  i  provvedimenti  in  
questione,  concernenti  l'incolumità  pubblica,  sono  diretti  a tutelare l'integrità fisica 
della popolazione;
CONSIDERATI  i  recentissimi  tragici  eventi  accaduti  in  un  locale  pubblico  sito  nella  
località  turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi 
contesti pubblici;
RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli 
pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo –  vietare l’utilizzo 
nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed 
involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di 
Crans-Montana e di altri contesti;
POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o 
privato  in  conseguenza  del  potenziale  rischio  d’incendio  discendente  dall’accensione  
incontrollata  di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;
VISTI:
 


- l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA


con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del 
patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, 
è vietato l’utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi 
tipologia di articoli pirotecnici.

SI DISPONE:


Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, 
all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente Ordinanza.
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
-  alla  Polizia  locale,  alla  Prefettura,  alla  Questura,  al  Commissariato  di  Polizia  di  
Stato,  al  Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia 
di Finanza, ai Vigili del Fuoco;
- al Ministero dell’Interno;
- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad 
essi resa nota con tutte le possibili modalità;
- agli Organi di stampa e di informazione;
- alle Associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
-  all’Unione  Montana  di  Comuni/alla  Comunità  Montana,  all’Uncem  –  Unione  nazionale  
Comuni Comunità Enti montani - e alle Associazioni degli Enti locali.
Quest’ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli 
organi di informazione dell’Ente, compresi i social media istituzionali.

SI FA PRESENTE:

Che la presente Ordinanza, vista l’importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica
incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie 
abitazioni e
residenze, i domicili;
che il Ministero dell’Interno disponga adeguati provvedimenti per evidenziare l’importanza del 
divieto in
essere in tale Ordinanza.
Vincenzo Giovagnorio
Sindaco
 

Allegati

A cura di

Sindaco

Piazza Duca degli Abruzzi, 67069 Tagliacozzo AQ, Italia

Telefono: 08636141
Email: sindaco@comune.tagliacozzo.aq.it
Sindaco

Pagina aggiornata il 12/01/2026