Competenze relative al vincolo idrogeologico.

Modifiche derivanti dall'art.lo 37 della L.R. 23 del 2/12/2021

Data di pubblicazione:
03 Marzo 2022
Competenze relative al vincolo idrogeologico.

La legge regionale n° 23 del 2/12/2021 nell'articolo 37 ha stabilito che restano di competenza del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo le seguenti istanze autorizzative per quanto riguarda il vincolo idrogeologico:

A) la trasformazione dei boschi;

B) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

C) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli art.li 34 e 37 della l.r. 3/2014.

L'autorizzazione, sempre riferita alla gestione del vincolo idrogeologico, anche a sanatoria, per tutti gli altri casi consentiti dalle norme viene rilasciata dal Comune territorialmente competente.

Ultimo aggiornamento

Martedi 13 Dicembre 2022