La legge regionale n° 23 del 2/12/2021 nell'articolo 37 ha stabilito che restano di competenza del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo le seguenti istanze autorizzative per quanto riguarda il vincolo idrogeologico:
A) la trasformazione dei boschi;
B) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
C) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli art.li 34 e 37 della l.r. 3/2014.
L'autorizzazione, sempre riferita alla gestione del vincolo idrogeologico, anche a sanatoria, per tutti gli altri casi consentiti dalle norme viene rilasciata dal Comune territorialmente competente.