AVVISO PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Data di pubblicazione:
24 Aprile 2023
AVVISO PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

AVVISO

IL  CONSIGLIO COMUNALE con verbale n. 9 del 31/03/2023 ha approvato il REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI grazie al quale è possibile richiedere:

    • la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Tagliacozzo, pendenti alla data del 1° gennaio 2023
    • la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

Il regolamento  offre la possibilità ai Contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, che attengono ai tributi I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità ICP e TOSAP, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.

Per l’applicazione della definizione agevolata il Contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza vedi 

  1. https://comune.tagliacozzo.aq.it/contenuti/1709182/domanda-definizione-agevolata-controversie

  2. https://comune.tagliacozzo.aq.it/contenuti/1709184/domanda-regolarizzazione-omessi-versamenti-rateali

A seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), sono sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.

Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il Contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023, con un massimo di n. 20 rate trimestrali, di pari importo, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascuna anno.