Allegato il Vademecum per richieste di Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo per le varie tipologie
Il vademecum è presente nella sezione Uffici Commercio
Di seguito una breve descrizione tipologie di presentazione.
S.C.I.A./Autorizzazione
Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.
La S.C.I.A. – come stabilito dall’art. 68 T.U.L.P.S. - può essere utilizzata esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone.
Fino al 31.12.2023, ai sensi dell’art. 38 bis D.L. 76/2020 modificato con D.L. 198 29.12.2022 conv. in Legge 24.2.2023 n. 14), la S.C.I.A. può essere utilizzata per manifestazioni temporanee in area all’aperto, o al chiuso, con capienza fino a n. 1000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical.
In caso di S.C.I.A. la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 deve essere effettuata da un Tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una RELAZIONE TECNICA che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.
Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone (o a n. 1000, fino al 31.12.2023), oppure la manifestazione abbia una durata di più giorni, deve essere presentata l’istanza per ottenere la licenza. La verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 141 bis e art. 142 T.U.L.P.S.