IMU – ACCONTO 2024 –
AVVISO DI SCADENZA
Si ricorda che il termine ordinario per il versamento dell’ ACCONTO IMU è il 16 giugno, quest’anno, cadendo di domenica, il termine è automaticamente rinviato al 17 GIUGNO 2024.
L’importo da versare in acconto è determinato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2023.
È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 17 giugno.
Le aliquote e le detrazioni, nonché la tabella dei valori venali per le aree edificabili, sono consultabili collegandosi ai seguenti link:
tabella aliquote IMU
tabella valori venali utilizzabili ai fini della determinazione della base imponibile IMU per le aree edificabili.
È possibile effettuare il CALCOLO ON LINE di quanto dovuto collegandosi al seguente link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L025 con contestuale compilazione e stampa del modello F24.
Si ricorda che:
- la Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto l' ESONERO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, commi 81 e 82) -
A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze ad oggi, 10 maggio 2023, non ancora emanato. Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione. L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.
- la riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero -con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, per la sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto- è del 50% -
Per effetto della Legge 30/12/2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022 - Articolo 1, comma 743, la riduzione d’imposta per i pensionati residenti all’estero, per il solo anno 2022, era stata portata al 62,5% .
- non è più in vigore l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro ...
- i terreni agricoli situati nel comune di Tagliacozzo, inserito nell’elenco dei comuni di collina e di montagna (altitudine oltre i 600 metri), sono esenti da IMU.