Assegno temporaneo figli minori: pubblicato il decreto! Requisiti, importi, domande

Il decreto-legge n.79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno ponte destinato alle famiglie con figli minori

Data di pubblicazione:
09 Giugno 2021
Assegno temporaneo figli minori: pubblicato il decreto! Requisiti, importi, domande

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.135 dell'8 giugno, il decreto-legge n.79/2021 dell'8 giugno che riconosce un assegno temporaneo su base mensile a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art.2 del DL 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988.

Assegno temporaneo: cos'è

Il testo, tra l’altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Requisiti per l'accesso

L'assegno viene erogato a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, si sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    • 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
    • 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta';
    • 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM.

Criteri per la determinazione dell'assegno

L'assegno è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'art.4 comma 3 è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

La domanda

La domanda si presenta in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'art.4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

La corresponsione: importi, date, richiesta

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio:

  • spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
  • è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Martedi 13 Dicembre 2022