Definizione agevolata: come funziona la "riammissione" del Milleproroghe

La legge di conversione del DL 202/2024 prevede la riammissione per i contribuenti decaduti dalla misura di "Rottamazione-quater" per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024

Data di pubblicazione:
13 Marzo 2025
Definizione agevolata: come funziona la "riammissione" del Milleproroghe

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con una nota, sottolinea come la legge n. 15/2025, che ha convertito il Decreto-Legge n. 202/2024 ("Milleproroghe"), abbia introdotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla misura di "Rottamazione-quater" per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

Chi può essere riammesso?

La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi in un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" nei casi in cui:

  • non siano state versate una o più rate con scadenza entro il 31 dicembre 2024;
  • il pagamento di almeno una rata sia avvenuto in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti in regola con i pagamenti dovranno invece proseguire con il piano originario, rispettando le scadenze previste.

Come aderire alla riammissione?

Questi i riferimenti per l'adesione:

  • domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 in modalità esclusivamente telematica;
  • il modulo di adesione sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il contribuente dovrà indicare nella domanda i debiti da includere nella riammissione e la modalità di pagamento scelta.

Modalità di pagamento

Il versamento delle somme dovute potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • a rate, fino a un massimo di 10 rate distribuite come segue:
    • prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025;
    • rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.

Cosa accade dopo la domanda?

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti una comunicazione con:

  • l'importo totale dovuto;
  • Il dettaglio delle singole rate e le relative scadenze.

Alle somme dovute si applicherà un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Effetti della decadenza dalla "Rottamazione-quater"

Se un contribuente non rispetta le scadenze, il piano agevolato decade con le seguenti conseguenze:

  • ripristino del debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi;
  • perdita dei benefici della Definizione agevolata;
  • eventuali pagamenti successivi alla decadenza vengono considerati acconti sul debito complessivo, che include capitale, sanzioni e interessi.

Questa misura offre ai contribuenti decaduti un’ultima opportunità per regolarizzare la propria posizione e beneficiare nuovamente delle agevolazioni della "Rottamazione-quater".

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 13 Marzo 2025